Senato approva DDL Concorrenza, novità in tema di energia

Il 3 maggio scorso, il Senato ha approvato il Ddl Concorrenza, Disegno di legge per il mercato e la concorrenza contenente le disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori. Il Ddl Concorrenza contiene alcune novità sulle norme che regolano energie rinnovabili, efficienza energetica e mercato dell’energia. Per tutelate le iniziative di installazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, “agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione”. Rimane comunque al GSE la facoltà di annullare la maggiorazione tariffaria per i moduli made in Ue (Quinto Conto energia) e per quelli costituenti elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline (Quarto Conto energia). L’articolo 5, comma 7-bis del Dl 21 giugno 2013, n. 69 (cd. “Decreto Fare”) aveva previsto che gli impianti a bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31/12/12 potessero scegliere di incrementare l’incentivazione del 20% per un massimo di un anno e del 10% per il secondo anno, con corrispondente riduzione del 15% dell’incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione. Ora, con una modifica al comma 7-bis, viene introdotta una seconda opzione: se si comunica al GSE entro il 30 settembre 2017 si può richiedere “di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all’erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di 4 anni a partire dal 1° luglio 2016”. All’articolo 42 del Dlgs 28/2011, vengono aggiunte nuove misure nell’attività di verifica del Gestore dei Servizi energetici per l’accesso al meccanismo dei Certificati bianchi. Nei casi in cui il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell’intervento ma da documenti non veritieri o da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, “è disposto il rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli”. Il comma 1 dell’articolo 38 del decreto legislativo 93/2011 prevede che il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un’impresa verticalmente integrata, deve essere indipendente, sotto il profilo dell’organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Il Ddl concorrenza ha previsto che tale disposizione non si applica ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi, facenti parte di un’impresa verticalmente integrata. A costoro si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile. Il ddl votato in Senato fa slittare l’abolizione della maggior tutela al 10 luglio 2019, per dare più tempo ai consumatori di prendere consapevolezza della riforma. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico dovrà adottare delle disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro che rimarranno senza fornitore di energia elettrica o che non avranno scelto il proprio fornitore nel mercato libero. Manca ora un ultimo passaggio alla Camera, prima della definitiva approvazione e della successiva pubblicazione del provvedimento in Gazzetta ufficiale. Fonte: Nextville.it

ddl concorrenza, Energie rinnovabili, senato

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